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STATUTO - PARTE II

LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' E I DIRITTI DEL CITTADINO



TITOLO I - PARTECIPAZIONE 
Art. 10 - Partecipazione e titolari del diritto di partecipazione 
Art. 11 - Consiglio Comunale dei ragazzi 
Art. 12 - Valorizzazione delle associazioni 
Art. 13 - Consultazione  
Art. 14 - Istanze, proposte e petizioni 
Art. 15 - Referendum 
 
TITOLO II - TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO 
Art. 16 - Norme generali per l'attività amministrativa e regolamentare 
Art. 17 - Interpretazione dei regolamenti comunali 
Art. 18 - Pubblicità degli atti amministrativi  
Art. 19 - Diritto di accesso e di informazione al cittadino. La carta dei servizi 
Art. 20 - Avvio di procedimento amministrativo 
Art. 21 - Il Difensore civico  
Art. 22 - Azione popolare 


LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' E I DIRITTI DEL CITTADINO

Titolo I Partecipazione

Art.10 Partecipazione e titolari del diritto di partecipazione

1) Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità; a tal fine considera le associazioni soggetti capaci di concorrere, con metodi democratici, alla realizzazione delle predette attività e di perseguire fini di interesse pubblico.

2) Le disposizioni di questa parte si applicano, salvo che non sia diversamente previsto dal presente Statuto, ai cittadini residenti nel Comune ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività lavorativa e/o professionale ed agli stranieri ed apolidi residenti nel Comune.

Art. 11 Consiglio Comunale dei ragazzi

1) Il Comune di SAN DONACI allo scopo di promuovere e favorire la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita collettiva della comunità promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Esso ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: spazi aperti, sport, cultura , spettacolo e tempo libero, politica ambientale, diritto allo studio ed istruzione pubblica, assistenza agli svantaggiati, rapporti con l'Unicef ed altre Organizzazioni Nazionali ed internazionali interessati alla solidarietà ed alla pace.

2) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposite norme regolamentari fissate nella delibera consiliare di istituzione, che indica anche il "tutor" , individuandolo tra i Responsabili dei Servizi.

Art. 12 Valorizzazione delle associazioni

1) La valorizzazione e il sostegno delle libere forme associative avviene secondo criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento. Saranno previste in particolare le forme di consultazione, la concessione di contributi finalizzati, la concessione in uso di beni comunali, il patrocinio per le iniziative rilevanti, la collaborazione tramite convenzione per lo svolgimento di attività socialmente utili.

Art. 13 Consultazione

1) Il Comune riconosce come forma di partecipazione la consultazione dei cittadini, che può avvenire nelle forme di assemblea cittadina, di settore, di rione, di udienza conoscitiva o in altra forma ritenuta idonea dalla Giunta o dal Consiglio.

2) Nello stesso modo riconosce per la specificità di determinati problemi, la consulta delle donne.

3) Il Regolamento stabilisce le diverse modalità ed articolazioni della Consultazione.

Art.14 Istanze, proposte e petizioni

1) E' possibile la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia da parte di persone singole o associate.

2) Esse, regolarmente firmate, devono essere inoltrate al Sindaco e contenere chiaro l'oggetto della richiesta.

3) Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, viene data risposta scritta entro venti giorni a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

4) Le istanze, le proposte e le petizioni possono essere presentate via telematica ed in particolare attraverso la Rete civica.

5) La giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni degli organi dell'Amministrazione.

6) I consiglieri comunali hanno sempre il potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco, la Giunta e in Consiglio.

7) Il Regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di esercizio del potere di istanza, proposta e petizione dei Consiglieri Comunali. Il Consiglio Comunale fissa con apposite norme regolamentari le modalità dell'utilizzo degli stessi istituti da parte dei cittadini e delle associazioni.

Art. 15 Referendum

1) Il Referendum è ritenuto strumento di partecipazione popolare.

2) Il Referendum può essere promosso da un numero di sottoscrittori elettori, le cui firme devono essere autenticate nelle forme di legge, non inferiore a 1.000 firme sulla base degli iscritti nelle liste elettorali 50 giorni prima della data di presentazione della proposta referendaria al protocollo del Comune.

3) L'iniziativa referendaria può solo riguardare materie di esclusiva competenza comunale, e dalla stessa iniziativa sono escluse le materie attinenti:

· a- revisione dello Statuto e regolamento di organizzazione degli Uffici;

· b- i tributi e il bilancio;

· c- le tariffe relative ai servizi;

· d- le questioni attinenti sanzioni amministrative;

· e- l'espropriazione per pubblica utilità;

· f- i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti dei comuni in Enti e aziende;

· g- strumenti urbanistici;

· h- materie già oggetto di referendum nel quadriennio;

4) Hanno diritto al voto i residenti elettori.

5) L'esito del referendum assume efficacia quando ha partecipato alla

votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6) Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, promuove un dibattito sulle indicazioni emerse dai risultati medesimi e provvede con atto formale in merito all'oggetto delle stesse indicazioni. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia stata approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta stessa.

7) L'iniziativa referendaria, con l'esclusione delle materie di cui al precedente comma 3, può avere carattere sia consultivo che abrogativo. Possono inoltre essere promosse iniziative di carattere propositivo per l'adozione da parte dell'Amministrazione di particolari atti di interesse generale. Le procedure del presente articolo si applicano alle diverse iniziative referendarie.

8) Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità organizzative della consultazione referendaria, le condizioni ed il presupposto per lo svolgimento.

9) Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

 

Titolo II

Tutela dei diritti del cittadino

Art. 16 Norme generali per l'attività amministrativa e regolamentare

1) Il Comune di SAN DONACI informa la sua azione al rispetto del diritto al tempo dei cittadini. I regolamenti comunali dovranno prevedere termini temporali per la risposta ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

2) L'organo comunale che emette il provvedimento amministrativo deve esplicitarne le motivazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e/o a contenuto generale.

Art. 17 Interpretazione dei regolamenti comunali

1) Qualora per l'applicazione pratica è necessaria l'interpretazione dei regolamenti comunali, l'Amministrazione segue l'interpretazione più favorevole al cittadino, ove chiaramente non contrasti con l'interesse pubblico generale.

Art. 18 Pubblicità degli atti amministrativi

1) Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata disposizione del Sindaco che ne vieti la pubblicità, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi. La Rete civica, è deputata anche alla pubblicità degli atti amministrativi ad eccezione di quelli riservati.

2) Le deliberazioni del Consiglio, della Giunta, le determinazioni, i decreti e le ordinanze sindacali sono affisse all'albo pretorio per 15 giorni.

3) E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.).

Art. 19 Diritto di accesso e di informazione al cittadino. La Carta dei Servizi

1) Ai cittadini è garantita la più ampia informazione all'attività amministrativa del Comune con tutti i mezzi e le forme più idonee allo scopo, anche attraverso la Rete civica locale.

2) L' apposito regolamento assicura ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.

3) Il Regolamento inoltre:

· a- individua, con atti di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei singoli procedimenti;

· b- disciplina le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che li riguardino;

· c- assicura il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio;

· d- assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;

· e- individua, con atti di organizzazione, tutti i servizi diretti a garantire il godimento dei diritti del cittadino costituzionalmente tutelati, e ne stabilisce attraverso l'istituzione della "CARTA dei SERVIZI" le modalità di erogazione, di fruizione, nonchè i livelli di qualità.

Art. 20 Avvio di procedimento amministrativo

1) Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento viene comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenirvi ed ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dall'emanazione dell'atto finale ove individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'Amministrazione.

3) Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale o comunque emessi in via cautelare.

4) Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

5) Il Comune può dotarsi di specifiche norme regolamentari per disciplinare le procedure di verifica preventiva di tutte le attività aventi rilevanza ambientale.

Art. 21 Il Difensore civico

1) Il Comune si dota di strumenti per la difesa dei diritti dei cittadini. A tal uopo può istituire il Difensore civico, con deliberazione consiliare approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati.

2) Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza e serenità di giudizio. Il Difensore svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3) Il Difensore civico segnala al Sindaco, alla Giunta ed ai Responsabili dei Settori la carenza o l'incompletezza della Carta dei Servizi dei servizi comunali, sia di quelli erogati direttamente o indirettamente da terzi, sia di servizi pubblici erogati sul territorio da altre pubbliche Amministrazioni per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Il Difensore civico segnala al Sindaco ed alla Giunta eventuali bisogni espressi ed inespressi, insoddisfatti, che fanno capo a singoli, famiglie, gruppi.

5) Il Difensore civico svolge il controllo eventuale sulle deliberazioni di cui all'art.17,c.38 della legge 15 maggio 1997, n.127, secondo le modalità previsto dal citato articolo della medesima legge, comma 39.

6) Il Difensore civico dura in carica tre anni.

7) L'ufficio del difensore civico, ove istituito, è dotato di mezzi necessari per il funzionamento.

8) Il difensore civico presenta al Sindaco ed alla Giunta ed annualmente al Consiglio, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento della propria attività.

9) L'apposito Regolamento determina i requisiti soggettivi per la designazione, le cause di incompatibilità e la ulteriore disciplina per il funzionamento dell'istituto e le relative indennità.

Art. 22 Azione popolare

1) Ciascun elettore del Comune, può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, sia in sede amministrativa, sia civile che penale.

2) La giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino è tenuta a verificare se sussistano le condizioni e le motivazioni, entro i termini di legge, per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune. Nel caso di decisione favorevole, adottati gli atti necessari, ne da comunicazione a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui la Giunta non ritenga di intervenire adotta un provvedimento deliberativo motivato, comunicando la decisione al cittadino che ha intrapreso l'azione.

3) In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico di chi ha promosso l'azione, qualora il Comune abbia aderito all'azione medesima, le spese processuali sono a carico del Comune. .

4) Le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario spettanti al Comune, conseguenti a danno ambientale, possono essere esercitate dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute con decreto del ministro dell'Ambiente. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali a favore o carico dell'associazione che ha esercitato l'azione.

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