STATUTO - PARTE II
LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' E I DIRITTI DEL CITTADINO
TITOLO I - PARTECIPAZIONE
Art. 10 - Partecipazione e titolari del diritto di partecipazione
Art. 11 - Consiglio Comunale dei ragazzi
Art. 12 - Valorizzazione delle associazioni
Art. 13 - Consultazione
Art. 14 - Istanze, proposte e petizioni
Art. 15 - Referendum
TITOLO II - TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Art. 16 - Norme generali per l'attività amministrativa e regolamentare
Art. 17 - Interpretazione dei regolamenti comunali
Art. 18 - Pubblicità degli atti amministrativi
Art. 19 - Diritto di accesso e di informazione al cittadino. La carta dei
servizi
Art. 20 - Avvio di procedimento amministrativo
Art. 21 - Il Difensore civico
Art. 22 - Azione popolare
LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' E I DIRITTI DEL CITTADINO
Titolo I Partecipazione
Art.10 Partecipazione e titolari del diritto di partecipazione
1) Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i
cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della
comunità; a tal fine considera le associazioni soggetti capaci di concorrere,
con metodi democratici, alla realizzazione delle predette attività e di
perseguire fini di interesse pubblico.
2) Le disposizioni di questa parte si applicano, salvo che non sia
diversamente previsto dal presente Statuto, ai cittadini residenti nel Comune
ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitano la propria attività
lavorativa e/o professionale ed agli stranieri ed apolidi residenti nel
Comune.
Art. 11 Consiglio Comunale dei ragazzi
1) Il Comune di SAN DONACI allo scopo di promuovere e favorire la
partecipazione attiva dei ragazzi alla vita collettiva della comunità
promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi. Esso ha il compito di
deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: spazi aperti, sport,
cultura , spettacolo e tempo libero, politica ambientale, diritto allo studio
ed istruzione pubblica, assistenza agli svantaggiati, rapporti con l'Unicef ed
altre Organizzazioni Nazionali ed internazionali interessati alla solidarietà
ed alla pace.
2) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei
ragazzi sono disciplinate da apposite norme regolamentari fissate nella
delibera consiliare di istituzione, che indica anche il "tutor" ,
individuandolo tra i Responsabili dei Servizi.
Art. 12 Valorizzazione delle associazioni
1) La valorizzazione e il sostegno delle libere forme associative avviene
secondo criteri e modalità stabiliti dall'apposito regolamento. Saranno
previste in particolare le forme di consultazione, la concessione di
contributi finalizzati, la concessione in uso di beni comunali, il patrocinio
per le iniziative rilevanti, la collaborazione tramite convenzione per lo
svolgimento di attività socialmente utili.
Art. 13 Consultazione
1) Il Comune riconosce come forma di partecipazione la consultazione dei
cittadini, che può avvenire nelle forme di assemblea cittadina, di settore,
di rione, di udienza conoscitiva o in altra forma ritenuta idonea dalla Giunta
o dal Consiglio.
2) Nello stesso modo riconosce per la specificità di determinati problemi,
la consulta delle donne.
3) Il Regolamento stabilisce le diverse modalità ed articolazioni della
Consultazione.
Art.14 Istanze, proposte e petizioni
1) E' possibile la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia da
parte di persone singole o associate.
2) Esse, regolarmente firmate, devono essere inoltrate al Sindaco e
contenere chiaro l'oggetto della richiesta.
3) Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, viene
data risposta scritta entro venti giorni a cura degli uffici competenti a
firma del Sindaco o suo delegato.
4) Le istanze, le proposte e le petizioni possono essere presentate via
telematica ed in particolare attraverso la Rete civica.
5) La giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbano o
possano comportare decisioni e deliberazioni degli organi
dell'Amministrazione.
6) I consiglieri comunali hanno sempre il potere di istanza, proposta e
petizione verso il Sindaco, la Giunta e in Consiglio.
7) Il Regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce le modalità di
esercizio del potere di istanza, proposta e petizione dei Consiglieri
Comunali. Il Consiglio Comunale fissa con apposite norme regolamentari le
modalità dell'utilizzo degli stessi istituti da parte dei cittadini e delle
associazioni.
Art. 15 Referendum
1) Il Referendum è ritenuto strumento di partecipazione popolare.
2) Il Referendum può essere promosso da un numero di sottoscrittori
elettori, le cui firme devono essere autenticate nelle forme di legge, non
inferiore a 1.000 firme sulla base degli iscritti nelle liste elettorali 50
giorni prima della data di presentazione della proposta referendaria al
protocollo del Comune.
3) L'iniziativa referendaria può solo riguardare materie di esclusiva
competenza comunale, e dalla stessa iniziativa sono escluse le materie
attinenti:
· a- revisione dello Statuto e regolamento di organizzazione degli Uffici;
· b- i tributi e il bilancio;
· c- le tariffe relative ai servizi;
· d- le questioni attinenti sanzioni amministrative;
· e- l'espropriazione per pubblica utilità;
· f- i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti
dei comuni in Enti e aziende;
· g- strumenti urbanistici;
· h- materie già oggetto di referendum nel quadriennio;
4) Hanno diritto al voto i residenti elettori.
5) L'esito del referendum assume efficacia quando ha partecipato alla
votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6) Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei
risultati, promuove un dibattito sulle indicazioni emerse dai risultati
medesimi e provvede con atto formale in merito all'oggetto delle stesse
indicazioni. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia stata
approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il
Consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con la proposta
stessa.
7) L'iniziativa referendaria, con l'esclusione delle materie di cui al
precedente comma 3, può avere carattere sia consultivo che abrogativo.
Possono inoltre essere promosse iniziative di carattere propositivo per
l'adozione da parte dell'Amministrazione di particolari atti di interesse
generale. Le procedure del presente articolo si applicano alle diverse
iniziative referendarie.
8) Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite
le procedure di ammissibilità, le modalità organizzative della consultazione
referendaria, le condizioni ed il presupposto per lo svolgimento.
9) Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali e comunali.
Titolo II
Tutela dei diritti del cittadino
Art. 16 Norme generali per l'attività amministrativa e regolamentare
1) Il Comune di SAN DONACI informa la sua azione al rispetto del diritto al
tempo dei cittadini. I regolamenti comunali dovranno prevedere termini
temporali per la risposta ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti
amministrativi.
2) L'organo comunale che emette il provvedimento amministrativo deve
esplicitarne le motivazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti
normativi e/o a contenuto generale.
Art. 17 Interpretazione dei regolamenti comunali
1) Qualora per l'applicazione pratica è necessaria l'interpretazione dei
regolamenti comunali, l'Amministrazione segue l'interpretazione più
favorevole al cittadino, ove chiaramente non contrasti con l'interesse
pubblico generale.
Art. 18 Pubblicità degli atti amministrativi
1) Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata disposizione del Sindaco che ne vieti la pubblicità, in
quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza
di persone, gruppi. La Rete civica, è deputata anche alla pubblicità degli
atti amministrativi ad eccezione di quelli riservati.
2) Le deliberazioni del Consiglio, della Giunta, le determinazioni, i
decreti e le ordinanze sindacali sono affisse all'albo pretorio per 15 giorni.
3) E' istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.).
Art. 19 Diritto di accesso e di informazione al cittadino. La Carta dei
Servizi
1) Ai cittadini è garantita la più ampia informazione all'attività
amministrativa del Comune con tutti i mezzi e le forme più idonee allo scopo,
anche attraverso la Rete civica locale.
2) L' apposito regolamento assicura ai cittadini del Comune, singoli o
associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il
rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi.
3) Il Regolamento inoltre:
· a- individua, con atti di organizzazione degli uffici e dei servizi, i
responsabili dei singoli procedimenti;
· b- disciplina le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame
delle domande, progetti e provvedimenti che li riguardino;
· c- assicura il diritto dei cittadini di accedere in generale alle
informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, anche attraverso la
costituzione di un apposito ufficio;
· d- assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle
associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere
effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
· e- individua, con atti di organizzazione, tutti i servizi diretti a
garantire il godimento dei diritti del cittadino costituzionalmente tutelati,
e ne stabilisce attraverso l'istituzione della "CARTA dei SERVIZI"
le modalità di erogazione, di fruizione, nonchè i livelli di qualità.
Art. 20 Avvio di procedimento amministrativo
1) Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove
non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, l'avvio del procedimento viene comunicato ai
diretti interessati, a coloro che per legge devono intervenirvi ed ai soggetti
che potrebbero subire pregiudizio diretto dall'emanazione dell'atto finale ove
individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
2) Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli
stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la comunicazione
personale non sia possibile o risulti gravosa, la notizia dell'avvio del
procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta
in volta dall'Amministrazione.
3) Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed
urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale o comunque
emessi in via cautelare.
4) Sono altresì esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a
carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
5) Il Comune può dotarsi di specifiche norme regolamentari per
disciplinare le procedure di verifica preventiva di tutte le attività aventi
rilevanza ambientale.
Art. 21 Il Difensore civico
1) Il Comune si dota di strumenti per la difesa dei diritti dei cittadini.
A tal uopo può istituire il Difensore civico, con deliberazione consiliare
approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati.
2) Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che, per preparazione ed
esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza e serenità di giudizio.
Il Difensore svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon
andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, a richiesta dei cittadini
o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni e le carenze
dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
3) Il Difensore civico segnala al Sindaco, alla Giunta ed ai Responsabili
dei Settori la carenza o l'incompletezza della Carta dei Servizi dei servizi
comunali, sia di quelli erogati direttamente o indirettamente da terzi, sia di
servizi pubblici erogati sul territorio da altre pubbliche Amministrazioni per
i provvedimenti di rispettiva competenza.
4) Il Difensore civico segnala al Sindaco ed alla Giunta eventuali bisogni
espressi ed inespressi, insoddisfatti, che fanno capo a singoli, famiglie,
gruppi.
5) Il Difensore civico svolge il controllo eventuale sulle deliberazioni di
cui all'art.17,c.38 della legge 15 maggio 1997, n.127, secondo le modalità
previsto dal citato articolo della medesima legge, comma 39.
6) Il Difensore civico dura in carica tre anni.
7) L'ufficio del difensore civico, ove istituito, è dotato di mezzi
necessari per il funzionamento.
8) Il difensore civico presenta al Sindaco ed alla Giunta ed annualmente al
Consiglio, una relazione sugli interventi eseguiti e sulle disfunzioni
riscontrate durante lo svolgimento della propria attività.
9) L'apposito Regolamento determina i requisiti soggettivi per la
designazione, le cause di incompatibilità e la ulteriore disciplina per il
funzionamento dell'istituto e le relative indennità.
Art. 22 Azione popolare
1) Ciascun elettore del Comune, può far valere in giudizio le azioni ed i
ricorsi che spettano al Comune, sia in sede amministrativa, sia civile che
penale.
2) La giunta comunale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal
cittadino è tenuta a verificare se sussistano le condizioni e le motivazioni,
entro i termini di legge, per assumere direttamente la tutela dell'interesse
del Comune. Nel caso di decisione favorevole, adottati gli atti necessari, ne
da comunicazione a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso in cui la
Giunta non ritenga di intervenire adotta un provvedimento deliberativo
motivato, comunicando la decisione al cittadino che ha intrapreso l'azione.
3) In caso di soccombenza le spese di giudizio sono a carico di chi ha
promosso l'azione, qualora il Comune abbia aderito all'azione medesima, le
spese processuali sono a carico del Comune. .
4) Le azioni risarcitorie di competenza del Giudice ordinario spettanti al
Comune, conseguenti a danno ambientale, possono essere esercitate dalle
associazioni di protezione ambientale riconosciute con decreto del ministro
dell'Ambiente. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le
spese processuali a favore o carico dell'associazione che ha esercitato
l'azione.