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STATUTO - PARTE III


STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 



TITOLO I - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE 
CAPO I - GLI ORGANI DEL COMUNE - PRINCIPI GENERALI 

Art. 23 - Organi e funzionamento 
Art. 24 - Deliberazioni degli organi collegiali 
Art. 25 - Condizione giuridica degli amministratori locali 
Art. 26 - Divieto generale di incarichi e consulenze
Art. 27 - Il Consiglio Comunale
Art. 28 - Funzioni, attribuzioni e competenze
Art. 29 - Sessioni e convocazione del Consiglio Comunale  
Art. 30 - Prima adunanza del Consiglio Comunale
Art. 31 - Pubblicità delle sedute 
Art. 32 - Commissioni Consiliari 
Art. 33 - Il Presidente del Consiglio 
Art. 34 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio 
Art. 35 - Raccordo tra il Presidente
Art. 36 - Il Consigliere 
Art. 37 - Decadenza per assenze dal Consiglio. Procedura 
Art. 38 - Gruppi Consiliari e conferenza dei Capigruppo 
Art. 39 - Regolamento di funzionamento del Consiglio

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE 
Art. 40 - La Giunta Comunale
Art. 41 - Composizione
Art. 42 - Nomina 
Art. 43 - Attività degli assessori
Art. 44 - Funzionamento della Giunta 
Art. 45 - Deliberazioni di urgenza della Giunta 

CAPO IV - IL SINDACO 
Art. 46 - Il Sindaco 
Art. 47 - Elezione e durata 
Art. 48 - Giuramento e distintivo 
Art. 49 - Compiti
Art. 50 - Vice Sindaco 
Art. 51 - Indennità 

TITOLO II - IL MODELLO DI GOVERNO 
CAPO I - L'AMMINISTRAZIONE, POTERI E COMPETENZE 

Art. 52 - Principi dell'azione di governo 
Art. 53 - Ripartizione delle competenze 
Art. 54 - Programma amministrativo 
Art. 55 - Programmazione annuale 
Art. 56 - Raccordo tra programmazione e gestione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI 
CAPO I - ORGANIZZAZIONE 

Art. 57 - Principi generali 
Art. 58 - Organizzazione degli Uffici e del Personale 
Art. 59 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 60 - Diritti e doveri dei dipendenti 
Art. 61 - Responsabili dei servizi 
Art. 62 - Incarichi di Responsabili dei Servizi
Art. 63 - Responsabili dei servizi e figure dirigenziali  
Art. 64 - Collaborazioni esterne
Art. 65 - Direttore generale
Art. 66 - Compiti del Direttore generale 
Art. 67 - Funzioni del Direttore generale 
Art. 68 - Segretario Comunale

CAPO II - RESPONSABILITA' 
Art. 69 - Responsabilità verso il Comune 
Art. 70 - Responsabilità verso terzi 
Art. 71 - Responsabilità dei contabili 

CAPO III - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI 
Art. 72 - Servizi pubblici comunali 
Art. 73 - Forme di gestione dei servizi comunali 

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA' 
Art. 74 - Ordinamento  
Art. 75 - Attività finanziaria del Comune 
Art. 76 - Amministrazione dei beni comunali 
Art. 77 - Bilancio comunale 
Art. 78 - Rendiconto della gestione
Art. 79 - Collegio dei Revisori dei conti 
Art. 80 - Tesoreria 
Art. 81 - Controllo economico di gestione 
 

STRUTTURA e ORGANIZZAZIONE

Titolo I

Ordinamento Istituzionale

Capo I Gli organi del Comune - Principi generali

Art. 23 Organi e funzionamento

1) Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.

2) L'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali sono disciplinati dai rispettivi regolamenti che debbono comunque assicurare, ad ogni componente ed entro termini congrui, la preventiva conoscenza delle proposte sulle quali l'organo deve deliberare.

Art. 24 Deliberazioni degli organi collegiali

1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, si assumono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, solamente quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione da questi svolta.

2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti rispettivamente dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio e dal Regolamento per il funzionamento della Giunta.

3) Le deliberazioni degli organi collegiali sono pubblicate all'albo pretorio per la durata di gg.15.

Art. 25 Condizione giuridica degli amministratori locali

1) Per amministratori si intendono il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali.

2) Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

3) L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, di parenti o affini.

4) I componenti la giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica.

5) Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto delle distinzioni di funzione, competenze e responsabilità tra gli amministratori e quelle proprie del direttore generale e dei responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali.

Art. 26 Divieto generale di incarichi e consulenza

1) Al Sindaco, al vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.


Capo II

Il Consiglio Comunale

Art. 27 Il Consiglio Comunale

1) Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa.

2) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, l'apposito Regolamento disciplina in maniera organica e dettagliata il suo funzionamento.

3) Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il progetto costituzionale del buon andamento, fondato sull'imparzialità e sulla corretta gestione amministrativa.

4) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione delle finalità e degli obiettivi da raggiungere, nonchè le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

5) Il Consiglio esercita poteri di controllo politico ed amministrativo sull'attività del Comune nonchè sulla gestione dei servizi pubblici locali gestiti in economia e a mezzo di azienda speciale.

6) Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni informando la propria azione ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali. L'esercizio della sua potestà e delle sue funzioni non può essere delegato.

7) Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi, valevoli limitatamente all'arco temporale del suo mandato politico-amministrativo, per la nomina e la designazione, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Istituzioni e Aziende.

8) Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, gli orientamenti presenti al suo interno, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

9) La legge disciplina l'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 28 Funzioni, attribuzioni e competenze

1) Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto e svolge le proprie attribuzioni informando la propria azione ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

2) Spettano al Consiglio comunale tutte le competenze fissate dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti; in particolare ha competenza esclusiva sui seguenti atti fondamentali;

· a) convalida dei consiglieri eletti;

· b) surrogazione dei consiglieri;

· c approvazione delle linee programmatiche di mandato,la loro modifica ed integrazione, la verifica;

· d) approvazione dello Statuto e relative modificazioni;

· e)approvazione dei regolamenti, con esclusione di quelli riguardanti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, di cui, però, ne fissa i criteri-guida e generali;

· f) istituzione degli organismi di partecipazione, compresa la disciplina dei loro compiti e delle norme di funzionamento;

· g) le convenzioni tra il Comune ed altri Comuni e/o con la Provincia;

· h) nomina degli organi collegiali consultivi interni e dei Revisori dei Conti;

· i) definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzione;

· l) nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti,aziende ed istituzioni, allo stesso espressamente riservata dalla legge;

· m) i programmi, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione , le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

· n) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

· o) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

· p) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

· q) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;

· r) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili o beni strumentali ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

· s) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in altri fondamentali del Consiglio o che non costituiscano mera esecuzione o che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Sindaco, della Giunta, dei responsabili dei servizi.

3) Il Consiglio può, con gli atti fondamentali approvati, definire criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare direttive per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione per la piena e coerente attuazione degli obiettivi fissati nelle linee generali approvate dal Consiglio medesimo.

Art. 29 Sessioni e convocazione del Consiglio comunale

1) L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria o d'urgenza.

2) Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono inseriti i seguenti atti fondamentali: le linee programmatiche di mandato, la verifica sulla loro attuazione, le proposte di deliberazioni inerenti il Bilancio di previsione ed il Rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie in ogni altra ipotesi. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili. In ogni caso dal momento in cui è effettuata la convocazione, tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale, ovvero in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione.

3) Le modalità di convocazione del consiglio sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

4) La convocazione del Consiglio comunale con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio.

5) La convocazione del Consiglio, comunque effettuata, con qualsiasi strumento di comunicazione e trasmissione riconosciuto dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento, deve trovare riscontro certo dell'avvenuta conoscenza da parte del Consigliere, almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie e 3 giorni prima per quelle straordinarie e 24 ore prima per quelle urgenti. L'avviso di convocazione deve contenere in modo chiaro e comprensibile gli argomenti da trattare e deve prevedere una seconda da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio sin dal momento della convocazione e deve essere pubblicizzato adeguatamente, anche mediante manifesti, per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7) La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri sin dal momento della convocazione.

Art. 30 Prima adunanza del Consiglio comunale

1) La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2) Nella prima adunanza , che è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti, compresa quella del Sindaco e procede alla elezione del il Presidente del Consiglio che assume immediatamente le funzioni.

3) Nella stessa seduta, dopo la convalida degli eletti, eventuali surroghe ed l'elezione del Presidente del Consiglio, il Sindaco presta giuramento di fronte al Consiglio comunale e comunica l'intervenuta nomina del Vice sindaco e degli altri componenti la Giunta Municipale.

Art. 31 Pubblicità delle sedute

1) Le adunanze del Consiglio comunale sono di norme tenute nel Palazzo municipale, pubbliche e aperte agli organi di informazione.

2) Il Regolamento di funzionamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce fuori dalla sede municipale e quando le sue adunanze sono segrete.

Art. 32 Commissioni Consiliari

1) Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari Permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale assicurando comunque, la rappresentanza di tutti i gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2) Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono.

3) Le commissioni permanenti hanno competenza riferita ad uno o più settori nei quali si svolgono le funzioni attribuite dalla legge al Comune.

4) Le commissioni consiliari svolgono in particolare l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale nonchè sulle proposte di deliberazioni di competenza della Giunta, che questa ritenga di sottoporre al loro parere preventivo, nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione.

5) Le commissioni permanenti hanno per compito principale l'attività preparatoria dell'indirizzo e del controllo politico-amministrativo del Consiglio e comunque di tutti gli atti rientranti nella competenza deliberativa del medesimo, nonché lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale. Inoltre nelle commissioni permanenti vengono esaminati gli atti più importanti e significativi dell'Ente.

6) Il Regolamento può stabilire che per determinati atti sia attribuito alle commissioni consiliari il potere di proporre provvedimenti sia al Consiglio che alla Giunta. Disciplina, altresì il potere delle Commissioni di effettuare indagini conoscitive al fine di acquisire informazioni e documentazioni utili all'attività amministrativa.

7) E' istituita la Commissione Consiliare di controllo o garanzia la cui presidenza è affidata alle opposizioni. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari sono disciplinati con apposito Regolamento.

8) Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Consiliari di indagine per lo svolgimento di indagini sull'attività dell'Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento.

9) Le sedute delle Commissioni si svolgono secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consiliare.

Art. 33 Il Presidente del Consiglio

1) La presidenza del Consiglio è attribuita ad un consigliere comunale, nominato, nella prima seduta del Consiglio, tra i consiglieri eletti che non ricoprano la carica di Sindaco o Assessore. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2) Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta di cui al comma precedente, si procede, nella seduta, ad una ulteriore votazione che vede eletto Presidente il Consigliere suffragato con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso di esito negativo si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulta eletto il candidato che raccoglie più voti e , in caso di parità, il candidato più anziano di età.

3) In sede di prima attuazione l'elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.

4) La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile e viene comunicata per conoscenza alla Prefettura, all'Organo di controllo ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

5) Il Presidente del Consiglio può essere revocato, su richiesta motivata, sottoscritta da un numero di Consiglieri non inferiore a 2/5 e depositata 10 giorni prima, con il voto favorevole palese e con appello nominale, dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

6) Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento, sono esercitate dal Consigliere Anziano. Le funzioni di Vice-Presidente sono incompatibili con la carica di Assessore.

Art. 34 Compiti e poteri del Presidente del Consiglio

1) Il Presidente del Consiglio rappresenta nella sua interezza il Consiglio, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto secondo le modalità previste dal Regolamento.

2) Il Presidente convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio, nonchè la Conferenza dei capigruppo, secondo le modalità fissate dal Regolamento.

3) Il Presidente del Consiglio promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale e realizza con il Sindaco il raccordo tra l'attività di indirizzo e controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali, attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione di cui il Sindaco, rappresentante del Comune, è responsabile.

4) Il Presidente del Consiglio, con le modalità previste dall'apposito Regolamento, informa adeguatamente e preventivamente i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. La Rete civica assicura un apposito spazio riservato alla Presidenza del Consiglio ed ai gruppi consiliari, al fine di pubblicizzare l'attività del Consiglio e dei singoli gruppi consiliari.

5) Il Presidente del Consiglio, in particolare:

· a) propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti al Consiglio;

· b) attiva l'istruttoria prevista sulle deliberazioni di iniziativa del Consiglio e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge riserva al Consiglio medesimo;

· c) cura i rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti;

· d) programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, raccordandosi con il Sindaco, e tenuto conto delle proposte del Sindaco medesimo, della Giunta, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

· e) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini per le materie e gli atti di competenza del Consiglio;

· f) adempie alle altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

· g) promuove iniziative di aggiornamento e di informazione normativa inerenti le specifiche competenze del Consiglio;

Art. 35 Raccordo tra il Presidente del Consiglio e il Sindaco

1) Il Presidente del Consiglio e il Sindaco, sentito il Segretario comunale, individuano con atto congiunto l'Ufficio destinato al supporto delle attività del Presidente del Consiglio e delle commissioni consiliari. La sovrintendenza di tale Ufficio, fatto salvo il principio di distinzione tra potere di indirizzo e controllo e quello di gestione, compete al Presidente del Consiglio, mentre la responsabilità ed il coordinamento spetta al Segretario comunale.

2) Il Presidente del Consiglio ricerca l'intesa con il Sindaco sui tempi di convocazione del Consiglio.

Art. 36 Il Consigliere

1) Il Consigliere comunale entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione da parte del Consiglio.

2) Il Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, alla quale costantemente risponde; non ha vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

3) Il Consigliere comunale è tenuto al segreto di ufficio, nei casi espressamente indicati dalla legge.

4) Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione del Consigliere sono regolate dalla legge.

5) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali.

6) Il Consigliere comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fa parte.

7) Il Consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può presentare interrogazioni, interpellanze, e mozioni con le modalità previste dal Regolamento.

8) Il Consigliere comunale ha il diritto di esercitare, nelle forme e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento, il potere di convocazione dell'assemblea consiliare. Il Consigliere comunale ha il diritto di richiedere il controllo esterno su delibere giuntali e consiliari, ai sensi dell'art.17, comma 38 della legge 127/97.

9) Il Consigliere comunale ha il diritto di ottenere degli uffici del Comune, nonchè dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Egli, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento, ha diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa ed è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi espressamente indicati dalla legge.

10) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, sono disciplinati dall' apposito regolamento del Consiglio comunale.

11) Al Consigliere comunale possono essere conferiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio incarichi speciali, definiti nel tempo e nell'oggetto, con il compito di approfondire e riferire al Consiglio medesimo in ordine a problematiche particolari e comunque di competenza consiliare.

12) Il Consigliere comunale cessa dalla carica, oltre che nel caso di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza , rimozione e dimissione, così come stabilito dalla legge e dal presente Statuto.

13) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

14) Il seggio lasciato vacante dal Consigliere è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

15) I Consiglieri durano in carica sino alla elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

16) Ai Consiglieri spetta il gettone di presenza nella misura fissata dalla legge e con provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 37 Decadenza per assenze dal Consiglio. Procedura

1) Nei confronti del Consigliere comunale che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute dei lavori consiliari, si avvia il procedimento di decadenza.

2) La procedura di decadenza è attivata d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi elettore del Comune.

3) Il Presidente del Consiglio, accertata l'assenza maturata del Consigliere, provvede a comunicare, per iscritto, l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, fornendo al Presidente ogni elemento probatorio, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, comunque non inferiore a 15 giorni, decorrenti dall'avvenuto ricevimento. Scaduto il termine, il Consiglio, tenendo conto di tutti gli elementi, si pronuncia sulla decadenza, con apposito atto deliberativo.

Art. 38 Gruppi consiliari e conferenza dei Capigruppo

1) I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto stabilito dal Regolamento, designandone il Capogruppo e dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, il Segretario Comunale individua i capigruppo nei Consiglieri, anche se componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni gruppo di appartenenza. Nel caso in cui di un partito facente parte della lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2) I gruppi consiliari per l'esercizio delle loro funzioni e di ogni singolo consigliere di appartenenza hanno diritto ad adeguate ed idonee strutture e mezzi. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio disciplina le modalità della rilevazione e individuazione del fabbisogno e della relativa attribuzione delle risorse strumentali e/o finanziarie ai singoli gruppi.

3) E' istituita la conferenza dei capigruppo per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio, che ne disciplina il funzionamento e le specifiche attribuzioni.

4) La Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, è composta da tutti i Capigruppo consiliari, designati dai gruppi, formalmente costituti come dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 39 Regolamento di funzionamento del Consiglio

1) Le norme relative all'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Comunale sono contenute nel Regolamento apposito, approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, entro 120 giorni dall'adozione del presente Statuto.

2) Il Regolamento deve disciplinare nel dettaglio le modalità per la convocazione, le modalità di presentazione e discussione delle proposte.

3) Il Regolamento potrà essere revisionato e modificato con provvedimenti adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4) Il Regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prevedendo che in ogni caso debba esserci le presenze di un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza comprendere a tal fine il Sindaco.

CAPO III

La Giunta Comunale

Art. 40 La Giunta comunale

1) La giunta è organo di impulso e di proposta. Collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

2) La Giunta opera in modo collegiale, esercita e dà attuazione al programma di mandato, attenendosi alle decisioni fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso; verifica, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3) La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, del Sindaco, del Segretario comunale, del direttore generale, ove nominato, e dei responsabili dei servizi.

4) La Giunta in particolare compie tutti gli atti rientranti nello svolgimento delle funzioni proprie di indirizzo-politico amministrativo per la piena attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio: definisce quindi i relativi obiettivi, le priorità e i programmi da attuare, emana le necessarie direttive per l'attività amministrativo-gestionale, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, attraverso il sistema dei controlli interni.

5) La Giunta ai fini del comma precedente

- approva, nel rispetto dei principi fissati dal Consiglio Comunale, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi,

- adotta il modello organizzativo dell'Ente,

- approva il piano triennale del personale,

- approva il Piano esecutivo di gestione e/o il Piano operativo delle risorse, con riferimento al Bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale,

- approva il piano annuale di formazione e sviluppo delle risorse umane e le modalità attuative, anche realizzando intese collaborative con altri Comuni,

- collabora con il Sindaco per la definizione delle regole per l'attribuzione degli incarichi con funzione dirigenziale,delibera l'incarico del direttore generale.

6) La Giunta invia periodiche relazioni al Consiglio Comunale sulla pro-

pria attività.

Art. 41 Composizione

1) La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori, di cui uno investito della carica di vice Sindaco.

2) Possono essere nominati assessori anche cittadini esterni al Consiglio, purchè siano in possesso di requisiti di eleggibilità e compatibilità a Consiglieri comunali.

3) Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono alla discussione, su invito del Sindaco, ma non hanno diritto di voto.

4) Al vice-Sindaco ed agli Assessori, il Sindaco può delegare l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza.

Art. 42 Nomina

1) Gli Assessori, compreso il vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2) Il Sindaco può revocare il vice-Sindaco e gli Assessori, dandone notizia al Consiglio.

Art. 43 Attività degli assessori

1) Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta nell'ambito dei rapporti e degli incarichi attribuiti dal Sindaco.

2) Gli assessori presentano le proposte di intervento verificando che rientrino nell'attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio.

3) Gli assessori coadiuvano il Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni e nell'ambito delle materie loro delegate dal Sindaco, adottano gli atti di indirizzo conseguenti ai provvedimenti della giunta comunale per la gestione ed esecuzione di competenza dei Responsabili dei servizi, nonchè gli atti espressamente loro delegati da parte del Sindaco.

4) Gli assessori forniscono ai responsabili dei servizi le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti e degli obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo del Comune.

Art. 44 Funzionamento della Giunta

1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori; l'ordine del giorno dei lavori della giunta è stabilito dal Sindaco, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite dall'apposito regolamento.

3) Le sedute della giunta non sono pubbliche.

Art. 45 Deliberazioni di urgenza della giunta

1) La giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2) Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3) Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.


Capo IV Il Sindaco


Art. 46 Il Sindaco

1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, nonchè ufficiale del governo ed organo decentrato dello Stato.

Art. 47 Elezione e durata

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico, la durata e le cause di cessazione dalla carica.

2) Nel caso di cessazione per scadenza naturale il Sindaco rimane in carica sino all'elezione del successore.

3) Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso, la cessazione dalla carica di Sindaco comporta la decadenza della Giunta e l'avvio del procedimento di scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la giunta, comunque, rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4) Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio Comunale: trascorso il termine di 20 giorni, periodo entro cui possono essere ritirate, diventano irrevocabili e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina del Commissario.

5) Nel caso di approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina del Commissario, con la immediata cessazione dalla carica del Sindaco, della Giunta e del Consiglio.

6) La mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 48 Giuramento e distintivo

1) Il Sindaco nella prima adunanza consiliare, dopo la convalida degli eletti, giura dinanzi al Consiglio, pronunciando la seguente formula di rito. "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana ".

2) Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 49 Compiti

1) Il Sindaco rappresenta il Comune, è organo responsabile dell'Amministrazione comunale, sovrintende alle verifiche di risultato, connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartendo direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai responsabili degli Uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sulla esecuzione degli atti.

2) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni e compiti statali e regionali conferiti al Comune. Ha altresì competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

3) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonchè, di intesa con i soggetti responsabili, l'orario di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel Comune, al fine di un'organica armonizzazione dell'espletamento dei servizi sul territorio comunale rispondente alle esigenze complessive della comunità. In casi di emergenza, dovuti ad eventi straordinari, nell'interesse dell'utenza il Sindaco può modificare gli orari dei servizi citati.

5) Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare minacce e pericoli alla pubblica incolumità e nel caso di non ottemperanza può provvedervi d'ufficio a spese degli interessati.

6) Il Sindaco informa la cittadinanza sulle situazioni di pericolo per calamità naturali; deve periodicamente informare sulle aree a rischio e sui provvedimenti e i comportamenti da adottare in caso di emergenza; in fase di preallarme deve informare i gestori delle attività produttive e commerciali, nonchè i soggetti responsabili di edifici strategici ubicati nelle aree e zone a rischio; in fase di allarme, deve comunicare alla cittadinanza le azioni intraprese, come predisposte dal piano comunale di protezione civile, nonchè comunicare con sollecitudine l'eventuale cessato allarme.

7) Il Sindaco, oltre alle competenze attribuitegli dalle leggi, esercita tutte quelle assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 50 Vice Sindaco

1) Il vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2) Il vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente.

3) Nel caso di impedimento permanente, decadenza o decesso del Sindaco, il vice Sindaco assume tutte le funzioni del Sindaco sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Art. 51 Indennità

1) A Sindaco, al Vice-Sindaco al Presidente del Consiglio ed agli Assessori compete un'indennità mensile nella misura base stabilita con decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'art.23 della Legge 03.08.1999, n.265.

2) La Giunta Comunale, con deliberazione a valenza regolamentare, stabilisce la misura dell'indennità tenuto conto della regolamentazione statale di cui al comma precedente.

3) Con deliberazione della Giunta Comunale si potrà procedere alla revisione e/o all'incremento, della misura delle indennità conchè la spesa complessiva, comprensive delle indennità degli Amministratori non superi il 50% dello stanziamento delle spesi correnti del Bilancio annuale, fatta salva diversa e più restrittiva normativa statale.

 

Titolo II

Il modello di governo

Capo I L'Amministrazione, poteri e competenze

Art. 52 Principi dell'azione di governo

1) Il Comune di SANDONACI per assolvere appieno la sua missione di cura degli interessi e di promozione dello sviluppo della comunità rappresentata, informa il proprio modello di governo ai seguenti principi:

· a) scelta della programmazione e della pianificazione come metodo di intervento organico nella realtà socio-economica per uno sviluppo coordinato e quale oggetto di confronto fondato su chiari e misurabili obiettivi per verificare con chiarezza e trasparenza funzioni, responsabilità e poteri;

· b) svolgimento prevalente di promozione e di regolazione delle azioni tese a sostenere e rafforzare lo sviluppo locale, nonchè di promozione, regolazione e gestione di servizi alla persona, alla collettività e al territorio, attraverso lo strumento della programmazione, quale metodo di intervento organico nella realtà socio-economica;

· c) potenziamento del processo di integrazione europea, mediante previsione di strumenti e strutture appropriate;

· d) sviluppo del principio di sussidiarietà, sia verticale che orizzontale mediante la valorizzazione del ruolo di collaborazione e cooperazione con gli altri livelli istituzionali, la promozione ed il riconoscimento dell'autonomia dei cittadini e delle formazioni sociali mirata ad un rafforzamento della loro capacità organizzativa al fine di un loro coinvolgimento per l'esercizio di compiti e funzioni di interesse sociale;

· e) distribuzione delle funzioni secondo criteri di organicità e complementarietà;

· f) garanzia del diritto dei cittadini all'informazione e all'acceso agli atti e alle strutture;

· g) semplificazione delle procedure e massima pubblicità degli atti del procedimento;

· h) qualità dei servizi, anche con previsione di meccanismi di rilevamento di giudizio dei cittadini, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

· i) organizzazione di strutture adeguate per realizzare l'autonomia impositiva, secondo criteri di giusta ed equa capacita contributiva della comunità, nel quadro delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

· l)revisione periodica dell'assetto organizzativo e funzionale per realizzare efficienza ed economicità nella gestione;

· m) distinzione dell'attività di direzione e di indirizzo politico da quella di gestione amministrativa

Art. 53 Ripartizione delle competenze

1) Gli organi elettivi e di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione ai programmi dati ed agli indirizzi impartiti.

2) Il Consiglio comunale esercita le sue funzioni di indirizzo e controllo attraverso la definizione dei programmi amministrativo e l'attivazione di un controllo partecipato in sede preventiva, in itinere e a consuntivo. Esplica, in particolare, la sua attività intervenendo sugli atti che riguardano aspetti di livello strategico: lo Statuto; i Regolamenti; il programma amministrativo; gli atti di pianificazione e programmazione economica, finanziaria e territoriale; gli interventi nelle società, aziende, istituzioni di gestione dei servizi locali; la trasparenza dei documenti, dei bilanci e la loro chiarezza e comprensibilità; l'informazione ai cittadini. Tali aspetti strategici sono volti a salvaguardare il rispetto della coerenza interna, dei tempi interni ed esterni, della salvaguardia degli equilibri, dei principi contabili, dei principi di organizzazione.

3) Il Sindaco è il responsabile della realizzazione dei programmi amministrativi.

4) La Giunta, collabora con il Sindaco: definisce il modello organizzativo, compresi le modalità e la strumentazione necessaria per la verifica delle azioni, nonchè gli atti di pianificazione e i piani esecutivi per la gestione, con gli accorgimenti dovuti alle priorità ed alle risorse, necessari per la piena attuazione dei programmi definiti dal Consiglio Comunale.

5) La "dirigenza" comunale partecipa alla definizione della pianificazione e dei piani esecutivi per la gestione, mediante la formulazione di proposte con riferimento all'ambito di propria competenza, e ad essa spetta, per l'ambito di propria competenza, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, in termini di economicità, efficacia e produttività. Essa è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

6) La collettività partecipa all'attività amministrativa, mediante le forme di partecipazione previste dello Statuto, sia nel processo di formazione dei piani e dei programmi - mediante gli istituti e gli strumenti della consultazione, referendum, proposte, sia nel processo di controllo e di valutazione - CARTA COMUNALE dei SERVIZI, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Forum civico telematico, Partecipazione al procedimento, pubblicazione Rendiconto di mandato.

Art. 54 Programma amministrativo

1) Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo costituiscono il programma amministrativo di mandato, di cui dovrà tener conto l'attività pianificazione e di programma inerente tutto il periodo di mandato.

2) Le linee programmatiche di mandato, predisposte dal Sindaco, sentita la Giunta, sono presentate, quale proposta, al Consiglio: esse sono definite, adeguate ed approvate dal Consiglio Comunale. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni e/o modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

3) Durante l'arco temporale del mandato , a seguito della rilevazione di emergenze e bisogni della comunità e del territorio, il Consiglio comunale può modificarle, arricchirle e adattarle.

4) Il Consiglio Comunale, rispetto alle linee programmatiche, esercita l'attività di co-progettazione e di controllo in itinere e a consuntivo. A tal fine il Presidente del Consiglio provvede, concordando la data con il Sindaco, a convocare il Consiglio:

· a) entro e non oltre il 60esimo giorno dalla proclamazione del Sindaco, per la presentazione delle linee programmatiche, predisposte dal Sindaco, sentita la Giunta, e la relativa discussione ed approvazione. I consiglieri comunali possono apportare modifiche ed integrazione, mediante appositi emendamenti presentati secondo le modalità del Regolamento , entro giorni 5 dalla data della seduta;

· b) entro il mese di settembre di ogni anno, per la verifica sullo stato di attuazione di dette linee. In tale seduta il Sindaco e la Giunta, mediante apposite e dettagliate relazioni, presentano al Consiglio il percorso e l'andamento dell'attuazione dei piani e progetti previsti dalla linee programmatiche per le singole materie, evidenziando tutte le azioni intraprese, per le proprie competenze per correggere gli eventuali scostamenti e per porre rimedio agli eventuali fattori ostativi identificati. Il Consiglio comunale esprime il grado di soddisfazione e suggerisce gli eventuali accorgimenti da apportare, mediante appositi emendamenti da presentare entro giorni 5 della data della seduta consiliare.

· c) al termine del mandato politico-amministrativo, entro 15 giorni dall'indizione dei comizi elettorali, per la valutazione complessiva del programma amministrativo, mediante apposita relazione presentata dal Sindaco e dalla Giunta, unitamente al conto patrimoniale di mandato di cui all'art. 72, c.6 del D.Lgs. n.77/95) sullo stato di attuazione e di realizzazione dei piani e delle azioni contenute nel programma amministrativo, approvato all'inizio del mandato. Il Consiglio comunale esprime con votazione il proprio grado di soddisfazione. La stessa relazione, dettagliata e comprensibile, può essere presentata alla comunità attraverso le previste forme di consultazione popolare e/o attraverso apposita pubblicazione, a cura del Presidente del Consiglio e del Sindaco.

5) Le apposite convocazioni del Consiglio per l'approvazione e la verifica delle linee programmatiche deve essere effettuata 8 giorni prima della data della seduta consiliare e le relazioni e gli eventuali allegati devono essere a disposizione dei Consiglieri dalla medesima data della convocazione.

Art. 55 Programmazione annuale

1) La programmazione annuale è costituita dal bilancio annuale e pluriennale, compresa la relazione previsionale e programmatica.

2) Il bilancio annuale e pluriennale, unitamente alla relazione previsionale e programmatica, predisposti dalla Giunta, in armonia con il programma amministrativo, vengono sottoposti al Consiglio, per eventuali modifiche e integrazioni, e sono approvati e deliberati entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo termini diversi imposti dalla legge.

3) Il Presidente del Consiglio, concordando la data con il Sindaco, nel mese di dicembre, salvo diverse indicazioni di legge, provvede a convocare il Consiglio Comunale per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione del bilancio annuale e pluriennale, presentando appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di funzionamento del Consiglio ed in quello di contabilità. La relazione e tutti gli allegati devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima dell'adunanza consiliare, la cui convocazione deve essere effettuata 5 giorni prima.

4) Il Presidente del Consiglio provvede, inoltre alla convocazione del Consiglio per la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti contenuti ed approvati nel bilancio previsionale; le sedute possono coincidere, chiaramente con ordini del giorno distinti, con quelle convocate per la verifica sullo stato di attuazione del programma amministrativo di cui al precedente articolo. Il Presidente del Consiglio provvede comunque alla convocazione del Consiglio entro il 30 di settembre di ogni anno per la verifica degli equilibri finanziari e per la verifica infraannuale dello stato di avanzamento delle azioni e dei progetti programmati col bilancio previsionale, ai sensi dell''art. 36 del D.Lgs. n. 77/95.

5) Il Presidente del Consiglio inoltre provvede alla convocazione, entro il 30 giugno di ogni anno per deliberare il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente. Esso è presentato al Consiglio, con in allegato una relazione illustrativa da parte della Giunta, con cui è valutata l'efficacia dell'azione operata sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè una relazione del Revisore dei conti.

Art. 56 Raccordo tra programmazione e gestione

1) Il Piano esecutivo di gestione o Piano dettagliato degli obiettivi definito dalla Giunta prima dell'inizio dell'esercizio, nell'ambito dell'autorizzazione ricevuta dal Consiglio mediante l'approvazione del bilancio, costituisce il percorso legittimato dell'azione della dirigenza locale per la realizzazione degli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione. Il Piano, che è l'atto di opportuna negoziazione tra la dirigenza e la Giunta per meglio realizzare i programmi e raggiungere gli obiettivi fissati, specifica le risorse umane, strumentali, finanziarie ed economiche assegnate, nonchè le entrate da acquisire e gli obiettivi da perseguire, per ciascun servizio.

 

Titolo IV

Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Capo I Organizzazione

Art. 57 Principi generali

1) Il Comune di SAN DONACI adotta uno schema organizzativo capace di corrispondere dinamicamente al programma amministrativo ed agli indirizzi generali approvati dagli organi elettivi e di governo.

2) Lo schema organizzativo, nel quadro del principio di distinzione e di raccordo tra direzione strategica- presidiata dagli organi elettivi e di governo - e direzione operativa e funzionale - presidiata dalla "dirigenza"-, si pone a fondamento delle azioni da rivolgere alle persone e alle famiglie, al cittadino ed alle imprese e al territorio, per realizzare pienamente la missione del Comune nella "cura degli interessi e nella promozione dello sviluppo della comunità rappresentata".

3) L'architettura organizzativa del Comune di SAN DONACI si sviluppa secondo il seguente profilo: direzione strategica, direzione operativa e coordinamento generale, direzione settoriale, Unità di progetto e servizi di staff.

4) La direzione strategica svolge la funzione di proporre, interpretare e rielaborare continuamente gli orientamenti e le politiche generali approvate dagli organi elettivi, di assicurarne la traduzione in obiettivi concreti e strategie operabili e di controllarne la realizzazione. I ruoli che assicurano la direzione strategica sono il Sindaco, la Giunta e gli Assessori.

5) La direzione operativa e di coordinamento generale assicura il raccordo tra le strategie generali e le azioni e le risorse necessarie per attuarle, nonchè sovrintende al sistema comunale affinchè operi con il livello di innovazione, efficienza ed efficacia necessari allo svolgimento delle molteplici attività e ben fronteggiare la complessità dei sui fini istituzionali. La direzione operativa e di coordinamento generale è assicurata dal Direttore generale.

6) La direzione settoriale svolge la funzione di assicurare la gestione intraprenditiva delle specifiche attività del Comune, proponendo e realizzando innovazione nei prodotti e nei processi e coordinando l'attuazione operativa, la gestione dei fattori economici e produttivi, lo sviluppo appropriato delle risorse umane e professionali. Le Unità di progetto svolgono la funzione di affrontare problemi ad alto contenuto di specificità ovvero di gestire processi di cambiamento od operare integrando attività diverse. La direzione settoriale è assicurata dal ruolo delle posizioni organizzative.

7) I servizi di staff svolgono la funzione di supportare il livello strategico e quello di direzione generale nello svolgimento del ruolo del ruolo di governo, di direzione e di controllo loro attribuito; essi sono assicurati, in particolare, dal ruolo del controllo e della valutazione.

8) Lo sviluppo organizzativo del Comune di SAN DONACI nell'ambito dei principi fissati dalla legge e in considerazione delle proprie capacità economico-finanziarie, delle esigenze e delle problematiche connesse all'esercizio dei compiti attribuiti, delegati e conferiti, nonchè dei dati generali determinati dal Contratto nazionale di lavoro del personale - si realizza, a partire dall'impostazione generale riportata nel presente Statuto e dai criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, con riferimento alle regole di dettaglio per la struttura e per il personale definite ed adottate dalla Giunta ed agli atti dei Responsabili dei servizi che consentono l'enucleazione dei profili più importanti delle strategie di fondo e della cultura organizzativa elaborati dall'Amministrazione.

Art. 58 Organizzazione degli Uffici e del Personale

1) Il Comune disciplina, con appositi atti normativi, amministrativi e gestionali e secondo i principi di autonomia, responsabilità, funzionalità, flessibilità, efficacia, efficienza ed economicità, la configurazione dell'assetto generale dell'Ente-organigramma-, la delineazione delle professionalità -dotazione organica-, le posizioni organizzative, l'articolazione interna degli uffici e dei servizi, le responsabilità e i ruoli organizzativi.

2) Le strutture organizzative si identificano per lo scopo e le finalità che le caratterizzano ovvero per le tipologie di servizi, processi e di relazioni con gli utenti.

3) Le strutture interne sono finalizzate ad assicurare il mantenimento e lo sviluppo del funzionamento del Comune, quale organismo socio-tecnico, e di fargli svolgere con massima tempestività e qualità le proprie funzioni istituzionali e di servizio per i cittadini, la comunità, il territorio.

4) Le strutture a funzione esterna svolgono quelle attività finalizzate a realizzare la missione primaria del Comune, cioè di assicurare al cittadino ed alla collettività il godimento e l'esercizio di diritti garantiti dall'ordinamento giuridico, nonchè la fruizione di servizi per la soddisfazione di bisogni socialmente tutelabili e tutelati.

5) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e nell'ottica del lavoro per progetti ed obiettivi, si articolano in unità operative e in strutture più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali, così come disciplinato dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi.

6) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze della comunità, adeguando costantemente la propria azione ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità, promuovendo, attraverso l'apposita "carta del servizio", la responsabilità dell'utente a fruire compiutamente dei propri diritti e rafforzando il senso civico di appartenenza alla comunità nel rispetto della fruizione del servizio medesimo.

7) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati, a seguito di concertazione con le organizzazioni sindacali, per il miglior soddisfacimento delle esigenze complessive e generali dei cittadini.

8) Il Comune nell'organizzazione e gestione del personale tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati integrativi ai sensi delle norme in materia.

Art. 59 Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1) Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare, le attribuzione e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, tra questi e il direttore generale e gli organi di governo.

2) Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il risultato; agli incaricati di funzione "dirigenziale", spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, coerentemente e congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica, contabile secondo i principi di responsabilità e professionalità. A tal fine dovrà disciplinare il sistema di valutazione e controllo strategico e dei risultati, nonchè quello di regolarità amministrativa e contabile. Il regolamento inoltre potrà prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori, quale supporto al loro esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Art. 60 Diritti e doveri dei dipendenti

1) I dipendenti comunali, inquadrati secondo categorie in conformità alla disciplina sullo stato giuridico, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse della comunità locale.

2) Essi sono titolari del trattamento economico fondamentale, rapportato al contratto individuale di lavoro sottoscritto come stabilito dalla legge, dal Nuovo Ordinamento Professionale dei dipendenti degli Enti locali e dagli accordi collettivi nazionali e del trattamento accessorio, collegato agli istituti contrattuali, alle strategie proprie dell'Amministrazione ed agli eventuali incarichi di funzioni e compiti attribuiti dall'Amministrazione medesima, secondo le modalità previste da norme e dai regolamenti.

3) Ciascun dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile nei confronti del Responsabile dell'Ufficio e/o del Servizio in cui opera, nonchè nei confronti del direttore generale e dell'Amministrazione comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

4) Il Regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove la formazione, l'aggiornamento, la progressione orizzontale e verticale dei dipendenti, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 61 Responsabili dei servizi

1) Sono Responsabili degli Uffici e dei Servizi i dipendenti, con i requisiti previsti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nominati formalmente dal Sindaco.

2) E' compito dei Responsabili dei servizi, ognuno per il proprio servizio cui è preposto, formulare, nel quadro delle scelte strategiche degli organi di amministrazione comunale e previa consultazione del personale cui sovrintendono, progetti obiettivo, o piani di attività. Tali piani dovranno essere costruiti in modo da apprezzare in qualsiasi momento, al variare della quantità o qualità dei fattori di produzione- la corrispondente variazione nei risultati ottenuti.

3) Le proposte dei piani o programmi annuali saranno sottoposti agli organi di amministrazione comunale per le scelte e le priorità e la conseguente allocazione delle risorse richieste.

4) Ai Responsabili degli Uffici e servizi, fermo restando le direttive e gli atti di indirizzo del Sindaco, dell'Assessore di riferimento e le indicazioni del Direttore generale, è attribuita completa autonomia di decisione e scelta delle risorse assegnate. Detta autonomia viene esercitata: a)nell'amministrazione delle risorse assegnate secondo il piano annuale dal competente organo, b) nell'organizzazione degli uffici e del lavoro delle strutture assegnate, c) nella gestione del personale assegnato, anche per quanto riguarda la promozione della formazione o dell'addestramento professionale, la valutazione quali-quantitativa della prestazione, d) nell'acquisizione dei beni e dei servizi strumentali necessari.

5) I Responsabili dei servizi sottoscrivono le proposte da sottoporre agli organi dell'amministrazione comunale, asseverando il proprio parere tecnico di fattibilità. Sottoscrivono inoltre tutti gli atti con rilevanza interna e gli atti a rilevanza esterna nell'ambito della propria competenza.

6) Gli atti di determinazione dei Responsabili dei servizi sono pubblicati all'albo pretorio secondo le medesime procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi collegiali, solo ai fini di pubblicità-notizia.

Art. 62 Incarichi di Responsabili dei Servizi

1) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, tenendo conto della natura e della capacità professionale del singolo responsabile anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, attribuisce e definisce le funzioni dirigenziali nel rispetto dei criteri fissati dalla legge e secondo la disciplina definita dal Regolamento degli Uffici e dei servizi.

2) La copertura dei posti di Responsabili degli uffici e dei servizi può aver luogo mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazioni motivate, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento degli Uffici e dei servizi.

Art. 63 - Responsabili dei servizi e figure dirigenziali

1) Le funzioni di cui all'art.51, comma 3, della Legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera C), dell'art.17 della Legge 15 maggio 1997, n.127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato dal Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2) La copertura dei posti di responsabili di servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e previa presentazione di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità.

3) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'Ente. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione delle temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni.

4) Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore in riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi a loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 del D.Lgs.25/02/1995, n.77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del D.Lgs. 3/2/1993, n,29 e successive modificazioni, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

5) Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purchè l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendente da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 64 Collaborazioni esterne

1) Il Regolamento degli Uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 65 Direttore generale

1) Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare, il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri fissati dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni limitrofi, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2) Il Direttore generale, così nominato, dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 66 Compiti del Direttore generale

1) Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

2) Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio, i quali ne rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3) La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.

4) Quando non risulta stipulata la convenzione, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 67 Funzioni del Direttore generale

1) Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta.

2) Il regolamento di organizzazione disciplina nel dettaglio le funzioni del Direttore generale e i rapporti tra esso ed il Segretario comunale.

Art. 68 Segretario Comunale

1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto tra gli iscritti dell'apposito albo.

2) Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dai Contratti nazionali di lavoro di comparto.

4) Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto, ai regolamenti.

5) Il Segretario comunale partecipa con funzione consultiva e di assistenza alla riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme con il Sindaco.

6) Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio soggette a controllo eventuale del Comitato Regionale di controllo o del Difensore Civico.

7) Il Segretario presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri e la mozione di sfiducia.

8) Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse del Comune, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dal regolamento conferitogli dal Sindaco.

 

Capo II Responsabilità

Art. 69 Responsabilità verso il Comune

1) Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire il Comune i danni derivanti da violazioni di obbligo di servizio.

2) Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, di fatti commessi dagli organi inferiori e che diano luogo a responsabilità di cui al primo comma, devono fare denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3) Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia viene fatta a cura del Sindaco.

Art. 70 Responsabilità verso terzi

1) Gli amministratori, il segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferiti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal direttore o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3) La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario, il direttore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, colui che presiede ed i membri del collegio che hanno partecipato. Dalla responsabilità viene escluso colui che abbia fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 71 Responsabilità dei contabili

1) Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.


Capo III Ordinamento dei Servizi pubblici

Art. 72 Servizi pubblici comunali

1) Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:

· a) la produzione di beni;

· b) attività rivolte a realizzare fini sociali;

· c) la promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità locale

Art. 73 Forme di gestione dei servizi comunali

1) Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessioni a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre forme di gestione previste dall'ordinamento, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con altri Comuni o enti pubblici.

2) La scelta della forma di gestione segue i criteri della economicità, efficacia, efficienza, funzionalità per i servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonchè della opportunità sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale. In ogni caso dovrà essere valutata la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità ed alle finalità del servizio.

3) Alla gestione dei servizi di carattere sociale possono partecipare le espressioni del volontariato sociale.

 

Titolo V

Finanza e contabilità

Art. 74 Ordinamento

1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune inoltre, in virtù delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 75 Attività finanziaria del Comune

1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.

2) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità locale ed integrazione della contribuzione erariale per la erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3) Nell'ambito dei principi e delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.

4) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività fissati dalla Costituzione ed applica tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 76 Amministrazione dei beni comunali

1) Il Responsabile del servizio competente dispone la compilazione dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente. Egli, unitamente al Ragioniere comunale, è responsabile delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, degli atti, delle carte e delle scritture relative al patrimonio.

2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono di norma essere dati in affitto o possono essere alienati, secondo la disciplina dell'apposito regolamento previsto dalla legge 15 maggio 1997,n.127.

3) I beni patrimoniali immobili possono essere inclusi nella programmazione triennale del Comune in virtù della legge 10 novembre 1998, n.415, per essere alienati direttamente a seguito di esperimento di gara.

4) Le somme provenienti da alienazioni di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti, o comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio, devono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 77 Bilancio Comunale

1) La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e nell'osservanza dei principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.

2) Il bilancio di previsione e gli allegati prescritti devono essere redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.

3) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia.

Art. 78 Rendiconto della gestione

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo; ad esso è allegata una relazione illustrativa da parte della Giunta con cui è valutata l'efficacia dell'azione operata sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonchè una relazione dei Revisori dei conti.

Art. 79 Collegio dei Revisori dei conti

1) Il Consiglio comunale elegge, secondo le modalità previste dalla legge, il Collegio dei Revisori dei Conti.

2) I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercitano la sorveglianza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio, in cui esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività nella gestione del Comune.

3) I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, possono chiedere l'immediata convocazione del Consiglio comunale per riferirne.

4) I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni.

5) Ai Revisori dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di regolarità amministrativa e contabile.

6) I Revisori partecipano, senza diritto di voto, a tutte le adunanze degli organi collegiali, quando invitati.

Art. 80 Tesoreria

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria.

2) I rapporti del Comune col tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonchè dall'apposita convenzione.

Art. 81 Controllo economico di gestione

1) Responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2) Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, unitamente alle proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti.

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