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STATUTO - PARTE IV



NORME TRANSITORIE E FINALI 



Art. 82 - Controlli 
Art. 83 - Controllo interno
Art. 84 - Revisione e modifiche dello Statuto 
Art. 85 - Entrata in vigore e pubblicità 


NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 82 Controlli

1) Il controllo sugli atti e sugli organi è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n.142, dalla legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 83 Controllo interno

1) Il Comune si avvale di un sistema di controllo interno, disciplinato dal Regolamento di organizzazione, teso a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, a valutare le prestazioni del personale a cui è conferita la funzione dirigenziale, valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 


Art. 84 Revisione e modifiche dello Statuto 

1) La revisione e le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con un voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni con le modalità previste dalla legge.
2) La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento di entrata in vigore di quest'ultimo.
3) La proposta di revisione non può prevedersi, salvo i casi di cui al comma successivo, se non sia trascorso un anno dall'approvazione dell'ultima revisione o dalla reiezione di una identica proposta di revisione.
4) Gli adempimenti del presente Statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute devono essere apportate entro i 120 giorni successivi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, salvo che le stesse non dispongano tempi più ridotti. 

Art. 85 Entrata in vigore e pubblicità

1) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme del precedente Statuto.
2) Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio e la Giunta, per le rispettive competenze, effettuano una ricognizione di tutte le norme regolamentari, approvate prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, ovvero adeguarle e adattarle al nuovo ordinamento Comunale. 
3) Il presente Statuto, oltre alla pubblicità prevista dalla legge, sarà distribuito in copia a tutti i Consiglieri Comunali e alle Associazioni locali.

Comune di San Donaci (Br) - Piazza Pompilio Faggiano - Tel. 0831.631211 Fax 0831.631212 e-Mail: info@sandonaci.net PEC: info@pec.sandonaci.net

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